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D.M. 10/12/2003 n. 3833. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati nonchè alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della Legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito]. Avviare le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del De- creto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 55, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.». -Il testo dell'art. 52, comma 28, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria), è il seguente: «28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 9, del Decreto- Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.». - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1: -Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato Decreto-Legge n. 691 del 1994, convertito dalla Legge n. 35 del 1995, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Modalità e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni. 2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1. 3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato. Art. 3. Annullamento della revoca e riammissione al contributo 1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 c) all'invio della deliberazione alla banca che ne dà comunicazione all'impresa d) alla restituzione dei contributi già rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati. Art. 4. Rinnovo del finanziamento estinto 1. Ricevuta la deliberazione di riammissione totale o parziale al contributo, la banca, nel caso in cui il finanziamento originario sia stato estinto in tutto o in parte, provvede ad erogare un nuovo finanziamento di importo pari alla somma pagata dall'impresa per l'estinzione, relativamente alla quota riammessa al contributo alle condizioni previste dall'articolo 3-quinquies della Legge 13 luglio 1999, n. 226 e dal Decreto interministeriale 13 aprile 2000, n. 125. 2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 l'impresa può rivolgersi ad una banca liberamente scelta, anche diversa da quella che ha concesso il finanziamento originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. In tal caso quest'ultima rilascia, su richiesta dell'impresa, una dichiarazione attestante la somma da questa corrisposta per l'estinzione del finanziamento originario, indicando le singole voci di costo. 3. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della Legge. Nota all'art. 4: -Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile): «Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato Decreto-Legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'art. 18 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. 2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto art. 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento. |
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